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D.M. n. 5 del 20.12.1982 G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983 – Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione del tipo da parte del Ministero dell’interno.
Un estintore portatile è un estintore che è concepito per essere portato ed utilizzato a mano e che, pronto all’uso, ha una messa minore o uguale a 20 kg.
Un estintore è designato dall’agente estinguente che esso contiene.
Gli estintori attualmente si dividono in estintori ad acqua, estintori a schiuma, estintori a polvere, estintori ad anidride carbonica, estintori a idrocarburi alogenati.
Decreto 12 novembre 1990 Art. 4.
Decorsi sedici anni dalla data di emanazione del decreto ministeriale 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati solo estintori di incendio portatili i cui prototipi siano stati dichiarati di tipo approvato a norma dell’anzidetto provvedimento. Decorso il suddetto termine gli estintori i cui prototipi non siano stati approvati ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 dovranno essere ritirati dall’esercizio e resi inutilizzabili a cura del proprietario o dell’esercente.
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